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Legge 24/05/1926 n. 8982. Per il collaudo dei lavori di competenza del genio civile saranno seguite le norme del regolamento 25/05/1895 n. 350 e successive modificazioni. TITOLO III Acque pubbliche Art. 68. Il funzionario incaricato del collaudo notifica agli effetti dell'art. 53 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, con avvisi da affiggersi per quindici giorni nell'albo del comune o dei comuni interessati, il giorno in cui, successivamente alla pubblicazione degli avvisi stessi, inizierà le operazioni di collaudo. 4 - Riconsegna dei terreni ai privati Art. 69. 1. Approvato l'atto di collaudo, l'ufficio che ha eseguito i lavori procede a termini e per gli effetti dell'art. 53 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, alla riconsegna dei terreni occupati temporaneamente. 2. Questa deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal funzionario e dai proprietari o possessori interessati, i quali devono essere invitati ad inter- venire o, in loro assenza, o rifiuto a sottoscrivere, da due testimoni e con- tenere una descrizione delle condizioni, nelle quali si trovano i fondi riconsegnati, e dei loro confini. 3. Qualora i proprietari o possessori interessati, sebbene invitati, non intervengano alla riconsegna o si rifiutino di firmare il relativo verbale, questo verrà pubblicato per 15 giorni all'albo del comune. Art. 70. 1. I proprietari o possessori non intervenuti e che non abbiano firmato il verbale di riconsegna possono entro detto termine presentare all'ufficio competente le loro osservazioni, sulle quali decide definitivamente il Ministero per l'economia nazionale. 2. Trascorso detto termine e salvo le decisioni del Ministero sulle osservazioni di cui sopra, la riconsegna diventa definitiva rispetto a tutti i proprietari o possessori e per ogni effetto di legge e cessa qualunque obbligo dell'amministrazione al pagamento delle indennità per le occupazioni. Art. 71. 1. Le dichiarazioni di rinuncia alla riconsegna dei fondi rimborsati e sistemati devono indicare il prezzo di cessione. 2. Dette dichiarazioni sono trasmesse dall'ufficio forestale competente al Ministero per l'economia nazionale, il quale decide ai sensi dell'art. 53 del R.D. 30/12/1923 n. 3267. 3. Finché non sono intervenute le decisioni del Ministero permangono a carico del proprietario o possessore gli obblighi derivanti dalla riconsegna. Art. 72. 1. Se non accettata la rinunzia alla riconsegna o se comunque il proprietario o possessore stesso non riprenda materialmente in consegna il fondo, l'amministrazione forestale può continuare a tenerlo, ponendo a carico di lui le spese di gestione. 5 - Conservazione e manutenzione delle opere Art. 73. 1. Agli effetti dell'art. 56 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, le opere che non siano state direttamente eseguite dall'amministrazione dello Stato, saranno consegnate, dopo l'approvazione del collaudo finale, all'ufficio del genio civile o all'ispettore forestale competenti. 2. Le perizie per la custodia e manutenzione delle opere d'arte, di cui al comma precedente, sono compilate al principio di ogni esercizio finanziario ed approvate dal Ministero competente. 3. Alla scadenza di ogni esercizio finanziario si procede alla liquidazione delle spese di custodia e manutenzione delle opere d'arte occorse durante l'esercizio stesso. La liquidazione fatta dall'ingegnere capo del genio civile o dall'Ispettore capo del ripartimento forestale ed approvata dal Ministero, dal quale i funzionari suddetti dipendono, che ne trasmette copia agli Enti interessati ed al Ministero delle finanze per i rimborsi. Art. 74. 1. Nelle nuove provincie le opere eseguite e da eseguirsi, in forza delle leggi dell'ex impero austro-ungarico, saranno, per ogni singolo bacino, date in consegna agli Enti che, a norma delle dette leggi, hanno l'obbligo di provvedere alla custodia e manutenzione di esse, ferme restando le disposizioni relative alla misura dei contributi che, per la detta manutenzione, sono stabilite dall'art. 56 del R.D. 30-12-1923 n. 3267. 6 - Concessione dell'esecuzione dei lavori Art. 75. 1. I proprietari, che soli o riuniti in consorzio, intendano che la razionale sistemazione agraria dei loro terreni compresi nel perimetro dei bacini montani sia prevista nei progetti di sistemazione, dovranno dichiarare di assumerne l'esecuzione a norma degli articoli seguenti non oltre il periodo della pubblicazione delle carte e degli elenchi di cui all'art. 46 del R.D. 30/12/1923 n. 3267. Art. 76. 1. I proprietari che soli o riuniti in consorzio intendano valersi delle facoltà di cui agli artt. 52 e 55 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, devono presentare nel termine indicato nell'articolo precedente la relativa domanda all'ispettorato forestale, il quale la trasmetterà al Ministero per l'economia nazionale. 2. Quando la domanda di concessione presentata da un consorzio, dovrà allegarsi copia dell'atto costitutivo di esso ed il verbale dell'assemblea o del consiglio di amministrazione autorizzante la presentazione della domanda stessa. 3. Qualora non ostino ragioni tecniche potrà essere concessa a consorzi ed a singoli proprietari solo la parte dei lavori di loro interesse. 4. Per la costituzione, capacità e funzionamento dei consorzi di cui sopra, varranno le norme stabilite dagli artt. 79 e seguenti del R.D. surricordato; però l'atto costitutivo di esso ed il suo statuto, salvo i casi di cui al secondo comma del detto art. 79, devono essere approvati dal Prefetto ovvero dal Ministero per l'economia nazionale se i terreni nei quali devono compiersi i lavori appartengano a più province. Art. 77. 1. L'ufficio, al quale viene presentata la domanda, la completa con uno schema di disciplinare nel quale debbono essere stabilite le modalità e le condizioni per la esecuzione dei lavori, nonché il termine per il compimento di essi, e quindi la trasmette, con una relazione al Ministero. 2. Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il comitato tecnico del Magistrato alle acque, il Ministero provvederà alla concessione, ove nulla osti, previa sottoscrizione, del disciplinare da parte del richiedente. Art. 78. 1. Ove nel termine stabilito dall'atto di concessione i proprietari non abbiano ottemperato agli obblighi assunti, il Ministero per l'economia nazionale, previo accertamento del locale ufficio forestale, pronuncerà la decadenza della concessione con provvedimento che ha carattere definitivo. Nel caso di adempimento parziale il Ministero potrà accordare in tutto o in parte i rimborsi dell'importo dei lavori di cui all'art. 55 del R.D. 30/12/1923 n. 3267. Art. 79. 1. I rimborsi, cui hanno diritto i proprietari ed i consorzi per le opere di sistemazione agraria, saranno accordati ad opere compiute e collaudate. 2. I rimborsi per le opere di rimboschimento non si conferiscono per intero se non dopo trascorsi 5 anni dal compiuto impianto ed in base a certificato dell'ispettore capo forestale attestante la buona riuscita delle opere e delle piantagioni annualmente eseguite per ogni singola zona. 3. L'ispettore capo forestale rilascerà il certificato previo accertamento da eseguirsi a spese dello Stato. Art. 80. 1. Dopo un biennio, dall'inizio dei lavori di sistemazione agraria o di rimboschimento potrà essere accordato un acconto sul rimborso di cui all'art. 5 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, in base a certificato dell'ispettore capo fore- stale, da cui risulti che le opere furono iniziate con le dovute cure e che le colture presentano condizioni soddisfacenti. 2. In ogni caso la misura dell'acconto non potrà superare i due terzi del rimborso conferibile a lavori compiuti. Art. 81. 1. Le domande ed il certificato in carta semplice per ottenere l'esonero dalle imposte di cui all'art. 58 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, debbono essere presentate all'agenzia delle imposte entro tre mesi dall'inizio dei lavori di rimboschimento. In caso di tardiva presentazione il contribuente non avrà diritto all'esonero per il tempo trascorso dalla data dell'inizio dei lavori a quello della domanda. 2. Affinché i procuratori delle imposte possano provvedere alle liquidazioni annuali di sgravio, gli ispettori forestali, entro il primo trimestre di ogni an- no, debbono far loro pervenire direttamente i certificati attestanti che i lavori furono eseguiti e conservati in conformità del piano di coltura di cui all'art. 54, comma terzo, del R.D. surricordato. 3. Nella domanda, di cui al primo comma del presente articolo, il proprietario, là dove non esiste il catasto geometrico particellare, potrà limitarsi ad indicare per l'individuazione del terreno rimboscato l'articolo catastale od il numero del ruolo dell'imposta fondiaria, la superficie del fondo, la superficie per la quale domanda l'esonero e l'imponibile proporzionale. Art. 82. 1. L'esenzione non ha più effetto se il proprietario non mantiene regolarmente i terreni a bosco secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al terzo comma dell'art. 54 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, ferme le penalità di cui al comma quarto dello stesso articolo. 2. La cessazione dell'esenzione pronunciata dall'intendente di finanza su proposta dell'ispettore capo forestale. Art. 83. 1. Le persone indicate nell'art. 59 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, che intendano valersi della facoltà prevista dall'articolo stesso devono presentare la relativa domanda all'ufficio del genio civile e a quello forestale. 2. Gli uffici suddetti trasmetteranno la domanda al Ministero dal quale dipendono o al Magistrato alle acque, se si tratti di lavori da compiersi nel territorio del compartimento di questo. 3. Quando la concessione chiesta da un consorzio o da un Ente morale in genere saranno osservate le norme stabilite nel secondo comma dell'art. 76. Art. 84. 1. Qualora il consorzio tra privati proprietari, con gli scopi di cui all'articolo precedente, non sia già altrimenti costituito, varranno per la sua costituzione, per la sua capacità e per il suo funzionamento, le norme stabilite negli artt. 79 e seguenti del R.D. 30-12-1923 n. 3267. 2. E' consentita la formazione dei consorzi anche tra provincie, comuni, corpi morali e privati proprietari di terreni situati nel comprensorio da sistemare. 3. L'atto di costituzione di esso ed il suo statuto devono essere sottoposti all'approvazione del Prefetto, se gli Enti, di cui al comma precedente, appartengono alla stessa provincia, ovvero di uno dei Ministeri dal quale dipende l'esecuzione dei lavori, se appartengono a circoscrizioni provinciali diverse, uditi i Prefetti e le Giunte provinciali amministrative delle circoscrizioni medesime. 4. Lo statuto deve contenere la indicazione dello scopo del consorzio, e, se del caso, la sua durata, la determinazione degli organi che lo rappresentano e le loro attribuzioni, l'indicazione del contributo degli Enti consorziati, la sede del medesimo, e tutte le altre norme di amministrazione. Art. 85. 1. I consorzi istituiti fra privati proprietari per l'esecuzione delle opere di rimboschimento e di sistemazione di cui agli artt. 52, 55 e 59 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, funzionano secondo le norme stabilite nei rispettivi statuti e, in quanto questi non dispongano altrimenti, per le deliberazioni dell'assemblea e della deputazione amministrativa osservano le prescrizioni di legge sull'ordinamento dei consorzi di bonifica. 2. Se dei consorzi fanno parte provincie, comuni o Enti morali, si osservano invece, per le deliberazioni dell'assemblea e della deputazione amministrativa le norme cui sono sottoposti la provincia, se fa parte del consorzio, o il comune consorziato, il cui consiglio si compone del maggior numero di consiglieri rispetto agli altri. Art. 86. 1. Oltre i documenti prescritti nell'art. 61 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, le provincie e i comuni che per l'art. 59 del decreto stesso intendano eseguire direttamente opere di sistemazione idraulico-forestale dovranno con la domanda produrre anche copia della deliberazione o delle deliberazioni del consiglio e dei consigli provinciali, del consiglio o dei consigli comunali interessati, debitamente approvate dalla giunta provinciale amministrativa quando tale approvazione sia necessaria o dall'assemblea generale del consorzio, da cui risultino: la determinazione di chiedere la concessione, le modalità principali, specie in ordine alla spesa ed ai mezzi per farvi fronte, ed i poteri all'uopo accordati alle rispettive rappresentanze, quando non risultino altrimenti. |
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